Art. 4.
(Assegnazione dei magistrati).

      1. Il Consiglio superiore della magistratura assegna ai tribunali per la famiglia, alle procure della Repubblica presso i medesimi e alle sezioni specializzate delle corti di appello di cui all'articolo 3 magistrati aventi specifica competenza e attitudine, risultanti da precedente positiva esperienza nella funzione o dalla partecipazione a corsi di qualificazione professionale.
      2. I magistrati del tribunale per la famiglia non devono essere adibiti ad altre funzioni, salvo che per supplenze o applicazioni disposte in caso di necessità non altrimenti fronteggiabile.